CONTATTI
Vice Comandante Nicoletta Senigaglia
Dove rivolgersi Comando Polizia Locale
Indirizzo Municipio via S. Antonio 11 (1° piano)
Telefono 0421 359190
Fax 0421 359175
E-mail polizia.municipale@comune.jesolo.ve.it
Riceve su appuntamento
Le attività rumorose dei cantieri mobili temporanei autorizzati e non in deroga ai limiti di rumorosità, possono avvenire all’interno del territorio comunale nel rispetto dei seguenti limiti temporali a seconda della fascia di appartenenza su cui sorge il cantiere come disposto dall’ art. 27 del Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico.
Periodo: 1 ottobre - 30 aprile
FASCIA |
08:00 – 12:00 / 13:00 – 19:00 |
12:00 – 13:00 / 19:00 – 08:00 |
I Entroterra |
Attività libera |
Attività senza arrecare disturbo (1) |
II Intermedia |
Attività libera |
Attività senza arrecare disturbo (1) |
III Frontemare |
Attività libera |
Attività senza arrecare disturbo (1) |
Periodo: 1 maggio - 30 settembre
FASCIA |
08:00 – 12:30 / 16:00 – 19:30 |
12:30 – 16:00 / 19:30 – 08:00 |
I Entroterra |
Attività libera |
Attività senza arrecare disturbo (1) |
II Intermedia |
Attività senza arrecare disturbo (1) |
Attività sospesa |
III Frontemare |
Attività senza arrecare disturbo (1) |
Attività sospesa |
dal 01/05 al 31/05 e dal 01/09 al 30/09 |
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III Frontemare dal 01/06 al 31/08 |
Attività sospesa |
Attività sospesa |
Nota (1): l’attività edile può essere autorizzata solo previa presentazione di relazione tecnica di previsione di impatto acustico (D.P.I.A.) che analizza caso per caso la presenza o meno di disturbo.
Sanzioni previste dall’art. 10 c. 3 della Legge n. 447/95 e s.m.i. con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 20.000,00.
In caso di svolgimento dell’attività nel periodo di sospensione, relativo al 1° giugno - 31 agosto, riferito alla terza fascia, oltre la sanzione l’organo accertatore procede al sequestro del cantiere.
Il cittadino che ritenga di essere disturbato a causa del rumore prodotto dall'esercizio dell’attività fuori dalla fascia oraria consentita - può formulare reclamo telefonicamente ovvero mediante gli ordinari canali istituzionali (mail, PEC).
Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico (artt. 25-26-27-28)